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(legge 138/2001)
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Convenzioni

CONVENZIONI ASSL-INAIL - Modalità di erogazione tariffe

Art. 2 (Aventi diritto alle prestazioni di assistenza protesica)

  1. Hanno diritto all'erogazione dei dispositivi contenuti nel nomenclatore gli assistiti di seguito indicati, in connessione a loro menomazioni e disabilità invalidanti:
    1. gli invalidi civili, di guerra e per servizio, i privi della vista e i sordomuti indicati rispettivamente dagli articoli 6 e 7 della Legge 2 aprile 1968, n° 482, nonché i minori di 18 anni che necessitano di un intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di un'invalidità permanente;
    2. gli istanti in attesa di accertamento che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n° 18;
    3. gli istanti in attesa di riconoscimento cui, in seguito ad accertamento sanitario effettuato dalla commissione medica dell'azienda USL, sia stata riscontrata una menomazione che comporta una riduzione della capacità lavorativa superiore ad un terzo, risultante dai verbali di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n° 295;
    4. gli istanti in attesa di accertamento che abbiano subito un intervento demolitore sull'occhio, previa presentazione di certificazione medica.
    5. i ricoverati in una struttura sanitaria accreditata, pubblica o privata, per i quali il medico responsabile dell'unità operativa certifichi la contestuale necessità e urgenza dell'applicazione di una protesi per l'attivazione tempestiva o la conduzione del progetto riabilitativo, a fronte di una menomazione grave e permanente. Contestualmente alla fornitura della protesi deve essere avviata la procedura per il riconoscimento dell'invalidità.
  2. Agli invalidi del lavoro, i dispoditivi dovuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n° 1124, sono erogati dall' I.N.A.I.L. con spesa a proprio carico, secondo le indicazioni e le modalità stabilite dall'istituto stesso.
  3. Sono fatti salvi i benefici già previsti dalle norme in vigore in favore degli invalidi di guerra e categorie assimilate.
  4. Per ciscuno dei propri assistiti che fruisca delle prestazioni di assistenza protesica, l'azienda USL è tenuta ad aprire e a mantenere aggiornata una scheda/fascicolo, contenente la documentazione attestante la condizione di avente diritto, le prestazioni erogate e le relative motivazioni e la data delle forniture.

Art. 5 (Tempi minimi di rinnovo dell'erogazione)

  1. L'azienda USL non autorizza la fornitura di nuovi dispositivi protesici definiti in favore dei propri assistiti di età superiore ai 18 anni prima che sia trascorso il tempo minimo di rinnovo, riportato nell'allegato 2 del presente regolamento.
  2. I tempi minimi di rinnovo possono essere abbreviati, sulla base di una dettagliata relazione del medico prescrittore, per particolari necessità terapeutiche o riabilitative o in caso di modifica dello stato psicofisico dell'assistito.
  3. In caso di smarrimento, di rottura accidentale, di particolare usura del dispositivo, di impossibilità tecnica della riparazione, o di non convenienza della riparazione stessa ovvero di non perfetta funzionalità del presidio riparato, lazienda USL può autorizzare, per una sola volta, la fornitura di un nuovo dispositivo protesico prima che siano decorsi i tempi minimi di cui al comma1, sulla base di una dichiarazione sottoscritta dell'invalido o di chi ne esercita la tutela.
  4. Alla scadenza del tempo minimo di cui al comma 1, il rinnovo della fornitura è comunque subordinato alla verifica di idonietà e convenienza alla sostituzione o riparazione da parte del medico specialista prescrittore, ai sensi dell'articolo 4.
  5. Per i dispositivi forniti agli assistiti di età inferiore ai 18 anni non si applicano i tempi minimi di rinnovo; l'azienda USL autorizza le sostituzioni o modificazioni dei dispositivi protesici erogati, in base ai controlli clinici previsti e secondo il programma terapeutico.
ALLEGATO 2
Tempi minimi di rinnovo
Protesi Oculari
- in vetro 2 anni
- in resina 3 anni
Dispositivi ed ausili tecnici per non vedenti e ipovedenti
- bastone bianco rigido o pieghevole 3 anni
- orologio da tasca o da polso, sveglia 6 anni
- termometro 4 anni
- ausili ottici elettronici: ingranditori per PC e sistema ICR 6 anni
- periferiche input, output e accessori stampante braille-sintetizzatore vocale 6 anni
- macchina da scrivere sistema di elaborazione testi 6 anni
- dispositivi – ausili per la funzione visiva: lenti oftalmiche e a contatto 4 anni
- dispositivi – ausili per la funzione visiva: sistemi ottici ed ottico-elettronici ingrandenti 6 anni
Termini massimi di consegna/fornitura
Le ditte fornitrici di dispositivi su misura e/o finiti che devono essere adattati sono tenute a rispettare i seguenti termini massimi di consegna dall’acquisizione dell’autorizzazione:
Cod. 26 (06.30) – Protesi oculari 52 giorni lavorativi
Cod. 29 (21.03) – Dispositivi ottici correttivi 52 giorni lavorativi
Ausili tecnici per la funzione visiva 50 giorni lavorativi
Termini di garanzia
Cod. 26 (06.30) – Protesi oculari 12 mesi
Cod. 29 (21.03) – Dispositivi ottici correttivi 12 mesi
Cod. 201 (09.  ) – Ausili tecnici attinenti la funzione visiva 12 mesi

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